Codici Icoterms

 

 


CODICI INCOTERMS 2010 (in vigore dal 01/01/2011)
I termini Incoterms sono stati ratificati dall' International Chamber of Commerce (ICC) e pubblicati originariamente in lingua inglese con traduzione autorizzata in altre 31 lingue da parte delle varie camere di commercio nazionali.

La necessità di stabilire delle regole chiare in merito a quali siano i diritti/doveri e su chi debba accollarsi le diverse spese è sfociata in una serie di sigle,ben specifiche.

Nel trasporto di ogni materiale tra due nazioni diverse di norma coinvolge:

1)  Mittente (colui che esporta la merce)
2)  Dogana nella Nazione di partenza
3)  Porto o aeroporto di imbarco
4)  Frontiera che può essere geografica o virtuale (porto ed aeroporto sono considerati confini di Stato)
5)  Mezzo di trasporto (autocarro, treno, aereo, nave) con cui la merce viene trasferita
6)  infrastrutture (porto, aeroporto, magazzino doganale) di sbarco
7)  Dogana della nazione di arrivo
8)  Destinatario (colui che importa la merce).

Ogni singola sigla codificata nell'Incoterms definisce chiaramente chi debba accollarsi i costi e le responsabilità per ogni parte di trasporto, per i costi doganali in partenza ed in arrivo, per i costi assicurativi. Una parte importante (spesso trascurata) è l'indicazione, dopo la sigla, del nome specifico della località geografica, della frontiera o del porto/aeroporto a cui la sigla stessa si riferisce.


CFR(*)
Termine internazionale:Cost and freight.
Termine italiano: Costo e nolo.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta a fatti accaduti dopo la consegna della merce a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce stessa supera la murata della nave nel porto di imbarco. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto roll on - roll off o containeirizzato, sarebbe più appropriato usare la formula Cpt.


CIF(*)
Termine internazionale: Cost, insurance and freight.
Termine italiano: Costo, assicurazione e nolo.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, agli obblighi previsti dal contratto Cfr si aggiunge per il venditore quello di fornire un'assicurazione marittima contro il rischio per il compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio; egli è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto roll on - roll off o containeirizzato, sarebbe più appropriato usare la formula Cip.


CIP
Termine internazionale: Carriage and insurance paid to.....
Termine italiano: Trasporto e assicurazione pagati fino.....
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, agli obblighi previsti dal contratto Cpt si aggiunge per il venditore quello di fornire un'assicurazione contro il rischio per il compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio; egli è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Si può ricorrere a questa formula per tutti i modi di trasporto, compreso quello multimodale.


CPT
Termine internazionale: Carriage paid to.....
Termine italiano: Trasporto pagato fino a.....
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore deve pagare il prezzo (nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce sia stata consegnata al vettore. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce sia stata consegnata al primo vettore. Si può ricorrere a questa formula per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale. In ogni modo lo sdoganamento della merce all'esportazione risulta a carico del venditore.


DAP
Termine internazionale:Delivered At Place.
Termine italiano : reso al luogo di destinazione.
Clausola contrattuale per la quale,secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore a bordo del mezzo che ha trasportato la merce al luogo di destinazione convenuto; a carico del venditore stesso sono tutte le spese di trasporto fino al punto concordato (compresi i costi per l'attraversamento di eventuali nazioni terze), nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Particolare importanza assume l'indicazione precisa del luogo convenuto per la consegna stessa.


DAT
Termine internazionale:Delivered At Terminal.
Termine italiano: reso al terminal.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo nel luogo convenuto; a carico del venditore stesso sono tutte le spese di trasporto fino al terminal (compresi i costi per l'attraversamento di eventuali nazioni terze), nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Il "terminal", che deve essere esplicitamente indicato, può essere un qualsiasi luogo coperto o scoperto come la banchina del porto, un magazzino, un'area di stoccaggio dei container, un terminal stradale, ferroviario o aereo.


DDP
Termine internazionale: Delivered duty paid.
Termine italiano: Reso sdoganato.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore adempie all'obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese (compresi i dazi, le tasse e altri oneri) per poter effettuare in detto luogo la consegna della merce sdoganata all'importazione. Mentre con la formula Exw il venditore assume il livello minimo di obblighi, con il Ddp egli li assume a livello massimo. Tale formula non dovrebbe essere usata se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione. Se le parti desiderano che sia il compratore a sdoganare la merce all'importazione e a pagare conseguentemente i diritti di confine, deve essere usata la clausola Ddu. Se le parti desiderano escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione (come l'Iva), ciò deve essere precisato mediante una indicazione appropriata, quale: "Reso sdoganato, eccetto Iva(luogo di destinazione convenuto)". La formula Ddp può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto.


DEG(*)
Termine internazionale: Delivered ex quay.
Termine italiano: Reso banchina.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore adempie all'obbligo di consegna mettendo la merce, sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese (compresi i dazi, le tasse e altri oneri) derivanti dalla consegna della merce. A questa formula non si dovrebbe ricorrere se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione. Se le parti desiderano che sia il compratore a sdoganare la merce all'importazione e a pagare i diritti di confine, deve essere usata la formula "non sdoganato" invece di "sdoganato". Se le parti intendono escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione (come l'Iva), ciò deve essere precisato mediante una indicazione appropriata, quale: "Reso banchina, sdoganato eccettuata Iva... (porto di destinazione convenuto)" La formula Deq può essere usata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.


EXW
Termine internazionale: Ex works.
Termine italiano: Franco fabbrica.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore adempie all'obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali (stabilimento, fabbrica, deposito ecc.). Salvo diversa pattuizione fra le parti, il venditore non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore né a sdoganare la merce all'esportazione. Il compratore sopporta tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla destinazione desiderata. Questo termine rappresenta quindi il livello minimo di obbligo per il venditore. Quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l'esportazione, sarebbe più appropriato usare la formula Fca.


FAS(*)
Termine internazionale: Free alongside ship.
Termine italiano: Franco lungo bordo.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore adempie all'obbligo di consegna mettendo la merce sulla banchina o su mezzi galleggianti nel porto d'imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese e i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del compratore. La clausola Fas non dovrebbe essere usata quando il compratore non può espletare, direttamente o indirettamente, le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce. Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.


FCA
Termine internazionale: Free carrier.
Termine italiano: Franco vettore.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore adempie all'obbligo di consegna rimettendo la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Qualora il compratore non abbia indicato un punto preciso, il venditore può scegliere, nell'ambito della zona convenuta, il posto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce. Se è uso commerciale che il venditore presti la propria collaborazione per stipulare il contratto di trasporto con il vettore (come nel trasporto ferroviario o aereo), il venditore agirà a rischio e spese del compratore. Si può ricorrere a questa clausola per qualsiasi trasporto multimodale. Con la revisione degli Incoterms (1990), essa ha inglobato Fao (Franco aereoporto), For (Franco vagone) e Fot (Franco autocarro).


FOB(*)
Termine internazionale: Free on board.
Termine italiano: Franco a bordo.
Clausola contrattuale per la quale, secondo gli Incoterms della Camera di commercio internazionale, il venditore adempie all'obbligo di consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese e i rischi di perdita o danno alla merce a partire da quel momento. Lo sdoganamento della merce in partenza è a carico del venditore. Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto roll on - roll off o containeirizzato, sarebbe più appropriato usare la clausola Fca.


(*) Modi riservati al solo trasporto marittimo o per vie navigabili.

 

 

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